Art. 34.
(Stanziamenti).

      1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alle attività di cooperazione allo sviluppo bilaterale e multilaterale.
      2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico alla cooperazione allo sviluppo sono deliberati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.
      3. Con gli stanziamenti disposti sulla apposita unità previsionale di base di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), la Direzione generale è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione, la sistemazione logistica e il funzionamento della Direzione generale stessa e del Comitato direzionale, provvedendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo; per l'indennità di lavoro straordinario del personale dipendente ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, di gestione e di valutazione del personale di cui all'articolo 8, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la medesima Direzione generale, dei problemi attinenti, in attuazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo.

 

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